Cos’è un’Offerta pubblica di Acquisto?

Pubblicato il 30.30.2010

L’ Offerta Pubblica di Acquisto, chiamata anche con l’acronimo “OPA” è “ogni offerta o invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto in denaro di prodotti finanziari”. Si dice che viene “lanciata” quando un soggetto è interessato ad ottenere una partecipazione importante in una società, al fine anche di assumerne il controllo acquistando le azioni in circolazione a un determinato prezzo stabilito nell’offerta.

E’ quello che in gergo viene chiamato uno “scalatore”, cioè colui che tenta di prendere il controllo di una società entrando in possesso di un pacchetto consistente.

L’OPA ha però delle regole ben precise e per essere un’offerta pubblica deve essere prima validata dalla CONSOB che richiede una documentazione molto precisa che verrà pubblicata per mettere l’investitore (in questo caso un investitore che vuole disinvestire) nella condizione di valutare l’offerta avendo tutte le informazioni necessarie.

Un soggetto può essere anche obbligato a lanciare un’OPAsulle azioni non in suo possesso (OPA totalitaria) nel caso questi detenga una partecipazione nel capitale della società superiore al 30%, in questo caso l’OPA diventa un’opportunità di uscire da un investimento per gli azionisti di minoranza che possono non gradire il cambio di controllo societario. In questo caso si parla di OPA obbligatoria. L’OPA residuale si ha quando si supera con la partecipazione la quota del 90% e si è obbligati a fare un’offerta sulle azioni residue.
Le società oggetto di un’offerta pubblica di acquisto possono però organizzare delle misure difensive per evitare di essere scalate. Principalmente possono chiedere aiuto a un soggetto o società esterna per lanciare un’OPA concorrente (white knight) oppure rendere più difficile l’acquisto delle azioni aumentando il loro prezzo e modificandone la natura (per esempio cambiando alcuni diritti) oppure vendendo attività della società per far perdere allo scalatore l’interesse. Sono però operazioni che devono essere valutate dall’assemblea e dagli amministratori che hanno l’obbligo di neutralità secondo quella che è chiamata “passivity rule”. Su questa però, durante la crisi finanziaria e secondo una visione protezionistica, sono state concesse alcune deroghe per tutelare le società italiane da eventuali scalate estere.

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