Finanza Pubblica: quando e come pagare l’ICI

Pubblicato il 27.27.2011

Finanza Pubblica: quando e come pagare l’ICI

Imposta comunale sugli immobili – Conosciuta meglio nota con l’acronimo ICI è un tributo statale che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili della Repubblica Italiana. Nata come Imposta straordinaria sugli immobili, ha preso la forma attuale con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’ICI si è rapidamente evoluta divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei comuni italiani, sostituendo trasferimenti di fondi dallo Stato centrale.

L’ICI è un’imposta sul patrimonio immobiliare; non è progressiva come le imposte sul reddito, ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con un’apposita delibera del Consiglio Comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo.

Presupposto dell’imposta – è il mero possesso, che può essere a titolo di proprietà, usufrutto, o uso abitazione, a prescindere dall’uso a cui sono destinati, delle seguenti tipologie di immobili: Fabbricati, Aree fabbricabili e Terreni agricoli.

Periodo di imposta – E’ stabilito dall’anno solare, e dura quindi dal 1º gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il versamento del tributo. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Ad esempio, l’imposta su un fabbricato venduto da Tizio a Caio il 14 gennaio verrà pagata da Caio per 12 mesi; se la vendita avviene il 15 gennaio Tizio pagherà un mese e Caio i restanti 11.

Scadenze – Il versamento viene effettuato da ciascun proprietario proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso dell’immobile in due soluzioni: dal 1 al 16 giugno : si versa il 50% dell’imposta dovuta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente; dal 1 al 16 dicembre : si versa il saldo dell’imposta dovuta (totale imposta dovuta al netto dell’acconto versato a giugno), calcolata utilizzando aliquote e detrazioni dell’anno in corso. Alcuni comuni consentono di effettuare un versamento complessivo alla scadenza della seconda rata.

Modalità di versamento – Il versamento può essere effettuato opzionalmente su appositi bollettini di conto corrente postale, o tramite il modello f24 ordinario, con il quale è possibile compensare l’ICI con altri tributi, oppure tramite il modello F24 predeterminato, che permette di versare esclusivamente l’ICI, senza potere effettuare compensazioni. In caso di pagamento tramite bollettino, ogni Comune indica il proprio c/c oppure quello di un concessionario della riscossione, che riscuote appunto al posto del Comune l’imposta.

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