Il decalogo della Consob sulla pubblicità ingannevole
La Consob, l’organo preposto a tutelare gli investitori e ad assicurare la trasparenza del mercato, ha recentemente pubblicato un decalogo di raccomandazioni per quanto riguarda la pubblicità dei prodotti finanziari. Gli spot finanziari, infatti, richiedono formule precise e devono rispettare criteri particolari per non ingannare il risparmiatore. Il decalogo è stato scritto dopo una fase di consultazione che ha visto la partecipazione dell’ABI e delle principali associazioni dei consumatori.
Ecco che cosa cerca di contrastare il decalogo della Consob sulla pubblicità ingannevole:
1) l’uso di espressioni non pienamente conformi alle caratteristiche dell’investimento, come per sempio, l’uso di espressioni quali «investimento semplice», «sicuro» o «senza rischio»;
2) il ricorso a termini che enfatizzino i vantaggi dell’investimento, senza indicare gli eventuali rischi. Per esempio: indicare il tasso della cedola senza specificare l’esistenza di un rischio cambio;
3) lo sfruttare particolari modalità grafiche per anfatizzare i vantaggi rispetto ai rischi;
4) nel caso siano pubblicizzati più prodotti finanziari diversi, l’enfatizzare i vantaggi solo di alcuni di questi «ingenerando così la convizione che gli stessi siano applicabili a tutti »;
5) l’evidenziare, anche con diversa grafica, i soli tassi massimi conseguibili quando la misura delle altre cedole è aleatoria o inferiore;
6) l’utilizzo di denominazioni che possano risultare imprecise e/o furvianti; oppure potenzialmente idoneee a indurre in errore gli investitori sulle principali caratteristiche del prodotto finanziario;
7) l’omessa indicazione, quando il titolo finanziario è collocato direttamente sul mercato, della circostanza che il rendimen to può variare nel corso del classamento in funzione del prezzo di negoziazione;
se il prodotto publicizzato non è destinato alla quotazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negozazione, l’omessa indicazione di questa condizione;
9)l’omessa indicazione, nel caso si riporti il rendimento del titolo, che questo è a scadenza e se si configura al netto o al lordo di costi e/o oneri espeliciti a carico dell’investitore;
10) l’inserimento di informazioni che possano contraddire o integrare le informazioni riportare nel prospetto.
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